LEGGE REGIONALE 14 Marzo 2006 n. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/3/2006 n. 3
LEGGE N.6 del 2006 - Norme regionali in materia di discipline
bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalita)
1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere
cosi come definite dall'articolo 2, ne promuove la corretta
divulgazione e, a tutela dell'utenza, garantisce la qualita
dell'offerta delle prestazioni che ne derivano.
Articolo 2
(Discipline bionaturali per il benessere)
1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo
di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e
concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici
stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno
carattere di prestazione sanitaria.
2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline
consistenti in attivita e pratiche che hanno per finalita il
mantenimento dello stato di benessere della persona.
3. La Giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline
bionaturali per il benessere nell'Elenco di cui all'articolo 3 sulla
base delle richieste pervenute.
Articolo 3
(Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline
bionaturali per il benessere.
2. L'iscrizione all'Elenco attesta il possesso, da parte dei
richiedenti, dei requisiti di qualita definiti dalla Giunta regionale.
L'iscrizione all'Elenco non costituisce un requisito necessario ai
fini dell'esercizio di attivita didattiche in materia di discipline
bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline
stesse.
3. L'Elenco e suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalita didattiche;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
4. Ciascuna sezione dell'Elenco e suddivisa in settori riferiti ad
ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
Articolo 4
(Organizzazioni con finalita didattiche per la formazione degli
operatoni delle discipline bionaturali)
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui
all'articolo 3 le Organizzazioni con finalita didattiche in possesso
dei requisiti di qualita definiti dalla Giunta regionale sulla base
delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6.
Articolo 5
(Operatori delle discipline bionatunali per il benessere)
1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui
all'articolo 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le
Organizzazioni con finalita didattiche iscritte nella sezione a)
dell'Elenco stesso ovvero coloro che all'atto della richiesta
documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualita di
cui all'articolo 4; la conformita e valutata dal Cornitato di cui
all'articolo 6.
2. Gli operatori svolgono la loro attivita senza effettuare diagnosi
ne alcuna attivita di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano ne
prescrivono farmaci.
Articolo 6
(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle
discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato e composto da:
a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualita di
Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati dalle Organizzazioni con finalita didattiche iscritte nei
settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3;
c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento
dell'Elenco di cui all'articolo 3;
d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela
dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio
2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo
delegato.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente
della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al
comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non
siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con
finalita didattiche per ciascuna delle discipline che risultano
iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato viene comunque
nominato fatta salva l'integrazione successiva sulla base delle
designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza
giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3
lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le
funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non
inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A
allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la
disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e
Comitati operanti presso la Regione.
Articolo 7
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale i requisiti di qualita per il
riconoscimento delle Organizzazioni con finalita didattiche ai fini
dell'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 3;
b) valuta la conformita dei percorsi formativi di cui all'articolo 5,
comma 1 ai requisiti di qualita di cui all'articolo 4;
c) individua i requisiti di qualita per il riconoscimento degli
attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore delle presente
legge;
d) elabora e propone alla Giunta regionale progetti per la
divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il
benessere.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare,
senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.
3. Il Presidente del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di
cui all'articolo 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i
rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.
Articolo 8
(Norme finali e transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa
della definizione dei requisiti di qualita di cui all'articolo 4, la
Giunta regionale iscrive nella sezione a) dell'Elenco di cui
all'articolo 3, comma 3 le Organizzazioni con finalita didattiche che
all'atto della richiesta documentino l'esercizio continuativo per
almeno tre anni dell'attivita formativa nella disciplina di
riferimento. Le Organizzazioni con finalita didattiche, ai fini di cui
sopra, presentano domanda di iscrizione all'Elenco entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell'iscrizione nella sezione b) dell'Elenco di cui
all'articolo 3, il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua
costituzione, definisce i requisiti di qualita per il riconoscimento
ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:
a) prima della data di entrata in vigore della presente legge,
b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 6, possono
essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3,
comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di
attestati conformi ai requisiti di qualita di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero documentino l'esercizio continuativo dell'attivita
per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 "Spese di
funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi
bilanci.
La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi 14 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando